Novità nell’applicazione della Direttiva Macchine

Maggio 29, 2024 in Marcatura CE

Novità nell’applicazione della Direttiva Macchine

Modifiche sostanziali

 

Ad aprile 2024 è stata pubblicata l’edizione 2.3 della guida all’applicazione della Direttiva Macchine 2006/42/CE. Questa terza edizione della guida, emessa per la prima volta nel 2010, introduce interessanti novità circa il formato dei manuali d’istruzione o di installazione e delle loro dichiarazioni per macchine e quasi-macchine.

Infatti, considerando che:

  • la direttiva 2006/42/CE, essendo emessa parecchi anni fa, non specifica forme per le istruzioni e le dichiarazioni differenti da quelle cartacee;
  • l’accesso alla rete internet è disponibile praticamente per ogni impresa ed azienda europea;

la nuova edizione della guida all’applicazione della Direttiva Macchine indica che nella vendita di prodotti rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2006/42/CE, è possibile fornire le istruzioni e le dichiarazioni esclusivamente in formato digitale, seguendo quanto previsto dagli articoli 10 e 11 del Regolamento Macchine (UE) 2023/1230.

Infatti, riprendo il paragrafo 7 dell’articolo 10 del Regolamento Macchine (UE) 2023/1230, lo stesso indica che è possibile fornire le istruzioni esclusivamente in formato digitale, ma che le stesse devono essere fornite gratuitamente in formato cartaceo da parte del fabbricante entro un mese dal momento della richiesta dell’acquirente.

MACCHINE DESTINATE AD UTILIZZATORI NON PROFESSIONALI

Un ulteriore appunto è stato apportato per qunato riguarda le macchine destinate ad utilizzatori non professionali, che devono essere accompagnate da informazioni minime ed essenziali sulla sicurezza  per la messa in servizio e l’uso sicuro del prodotto in forma cartacea. A tal proposito, il paragrafo 255 dell’edizione 2.3 della guida all’applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE precisa che per questa tipologia di macchine:

  • è raccomandato che sull’imballaggio o sulla macchina stessa sia apposta la frase “L’acquirente ha diritto di richiedere di ottenere, gratuitamente, le istruzioni per l’uso in formato cartaceo”;
  • le informazioni essenziali dovrebbero consistere, come minimo, in istruzioni relative al montaggio, all’avviamento, all’uso, alla manutenzione e al trasporto della macchina, garantendo che, seguendo tali indicazioni, la sicurezza o la salute dell’utilizzatore o di terze persone non siano a rischio. Ovviamente, se a seguito della valutazione del rischio del fabbricante, si rendessero necessarie ulteriori indicazioni, dovranno essere fornite istruzioni aggiuntive in aggiunta a quelle minime.

ISTRUZIONI FORNITE ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO DIGITALE

Quando le istruzioni vengono fornite esclusivamente in formato digitale, o nel caso in cui queste sono integrate nel software della macchina, il fabbricante dovrà:

  • indicare sulla macchina, sull’imballaggio o su un documento di accompagnamento della macchina come poter accedere alle istruzioni digitali;
  • fare in modo che sia possibile stampare, scaricare e salvare localmente le istruzioni, in modo che l’utente possa consultarle in ogni momento;
  • mantenere disponibili online le istruzioni per almeno dieci anni.

Tali indicazioni trovano piena analogia con quanto stabilito dal paragrafo 7 dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2023/1230 per le istruzioni per l’assemblaggio delle quasi-macchine.

Nel caso in cui le istruzioni per l’assemblaggio delle quasi-macchine siano fornite esclusivamente in formato digitale è raccomandato che sull’imballaggio, in un documento di accompagnamento o sulla quasi-macchina stessa sia apposta la frase “L’acquirente ha diritto di richiedere di ottenere, gratuitamente, le istruzioni per l’assemblaggio in formato cartaceo”.

DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ PER LE MACCHINE E LE DICHIARAZIONI DI INCORPORAZIONE PER LE QUASI-MACCHINE

Anche le dichiarazioni di conformità per le macchine o le dichiarazioni di incorporazione per le quasi-macchine possono ora essere fornite esclusivamente in formato digitale, seguendo quanto indicato dal paragrafo 8 dell’articolo 10 e dal paragrafo 8 dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2023/1230.

Le dichiarazioni di conformità o le dichiarazioni di incorporazione possono comunque essere fornite come documento cartaceo o, in alternativa, è possibile indicare nelle istruzioni un indirizzo internet o un codice ottico (ad esempio un codice a barre o un codice a matrice) dove è possibile accedere alle dichiarazioni. Le dichiarazioni digitali devono essere rese accessibili online per il ciclo di vita previsto della macchina o della quasi-macchina e, in ogni caso, per un periodo di almeno 10 anni dopo l’immissione sul mercato o la messa in servizio della macchina o l’immissione sul mercato della quasi-macchina.

Le istruzioni e le dichiarazioni non devono per forza avere lo stesso formato e non devono formare un documento fisico o digitale inseparabile: le dichiarazioni possono essere fornite in formato cartaceo anche quando le istruzioni sono fornite in formato digitale e viceversa.

CONTATTACI PER PROCEDERE CON NOI VERSO IL NUOVO REGOLAMENTO MACCHINE 2023/1230.