Credito d’imposta ZES Unica: tutto quello che devi sapere


Il Decreto-legge n. 124 del 13 novembre 2023, all’art. 16 introduce un credito d’imposta per le imprese che effettuano investimenti nel Mezzogiorno (chiamate anche Zone Economiche Speciali-ZES) in beni strumentali all’attività d’impresa e in terreni e immobili necessari per lo svolgimento dell’attività.
Possono beneficiare del credito d’imposta tutte le imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica o dal loro regime contabile, che effettuano investimenti nelle regioni del Sud Italia (Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna) e in alcune zone della regione Abruzzo.
Le imprese escluse dall’agevolazione sono quelle che operano nei settori:
- siderurgico;
- carbonifero e della lignite;
- dei trasporti, ad eccezione dei settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti;
- della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche;
- della banda larga;
- creditizio, finanziario e assicurativo.
Sono inoltre escluse le imprese che si trovano in liquidazione, in fallimento o in difficoltà.
Spese agevolabili
È agevolabile l’acquisto di:
- macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, anche attraverso contratti di leasing;
- terreni e immobili (anche in caso di realizzazione e ampliamento) per l’esercizio dell’attività d’impresa, ma solo per un valore non superiore al 50% del totale dell’investimento.
A differenza del credito d’imposta Mezzogiorno, sono agevolati anche gli immobili strumentali già utilizzati dal beneficiario o da altri per lo svolgimento dell’attività economica.
L’investimento nei beni strumentali sopra citati deve far parte di un “Progetto di investimento iniziale” come definito dal Regolamento UE n. 651/2014. Quindi, l’investimento deve essere finalizzato a realizzare uno dei seguenti obbiettivi:
- creare un nuovo stabilimento (ad esempio l’apertura di un nuovo sito produttivo);
- ampliare la capacità produttiva di uno stabilimento già esistente (ad esempio l’acquisto di un centro di lavoro per aumentare la capacità produttiva);
- diversificare la produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza;
- cambiare fondamentalmente il processo produttivo di uno stabilimento già esistente.
La spesa minima ammissibile è pari a 200.000 euro e quella massima a 100 milioni di euro.
Sono agevolabili le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle che si dichiara verranno sostenute entro il 15 novembre 2024.
Spese non agevolabili
Sono escluse dall’agevolazione l’acquisto di:
- beni merce, cioè i beni acquistati per essere direttamente venduti;
- beni trasformati e assemblati per ottenere prodotti destinati alla vendita;
- materiali di consumo;
- beni strumentali tra imprese tra le quali esistono un rapporto di controllo o di collegamento.
Entità del beneficio
La misura del credito d’imposta è differenziata per Regione di appartenenza e per dimensione dell’impresa, come segue:
- per piccole imprese pari al:
– 60% per Campania, Puglia, Calabria e Sicilia;
– 50% per Molise, Basilicata e Sardegna;
– 35% per alcune zone della regione Abruzzo;
- per medie imprese pari al;
– 50% per Campania, Puglia, Calabria e Sicilia;
– 40% per Molise, Basilicata e Sardegna;
– 25% per alcune zone della regione Abruzzo;
- per grandi imprese pari al:
– 40% per Campania, Puglia*, Calabria e Sicilia;
– 30% per Molise, Basilicata e Sardegna*;
– 15% per alcune zone della regione Abruzzo.
Se l’investimento complessivo supera i 50 milioni di euro, si applicano le percentuali delle grandi imprese anche alle piccole e medie.
*Per le zone di Taranto (Puglia) e del Sulcis (Sardegna) il credito d’imposta per le grandi imprese è pari rispettivamente al 50% e al 40%. La percentuale viene aumentata di 20 punti in caso di piccole o di 10 in caso di medie.
Come richiedere il credito d’imposta
Il credito d’imposta può essere richiesto comunicando, tramite apposito modello, all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese che si sono sostenute dal 1° gennaio 2024 ad oggi e che si intendono sostenere entro il 15 novembre 2024.
L’invio del modello può essere effettuato dal 12 giugno al 12 luglio 2024.
Procedura per il rilascio del credito d’imposta
Il 22 luglio 2024, l’Agenzia delle Entrate emanerà un provvedimento con indicazione della percentuale di credito d’imposta che potrà essere utilizzata in compensazione.
Infatti, in caso in cui le domande superino l’ammontare massimo disponibile, il credito d’imposta richiesto non potrà essere usufruito al 100%, ma dovrà essere calcolato tenendo conto della percentuale prevista dall’Agenzia delle Entrate.
Se i beneficiari hanno effettuato investimenti di importo inferiore rispetto a quanto indicato nel modello di comunicazione, dovranno comunicare dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025 all’Agenzia delle Entrate le spese effettivamente sostenute.
A seguito delle comunicazioni di cui sopra e nel caso in cui la percentuale di fruizione del credito d’imposta sia inferiore al 100%, l’Agenzia delle Entrate emanerà un provvedimento (entro il 24 marzo 2025) che rideterminerà la suddetta percentuale.
Un Revisore Legale deve attestare che le spese siano state effettivamente sostenute, rilasciando un’apposita certificazione.
Modalità di utilizzo del credito d’imposta
Il credito d’imposta deve essere utilizzato in compensazione presentando il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Si può iniziare a fruire del credito d’imposta al completamento dell’investimento e ad avvenuta certificazione delle spese da parte di un Revisore Legale.
Il credito d’imposta non ha un tempo entro il quale deve essere utilizzato; quindi, può essere utilizzato in più anni.
Cumulabilità
Il credito d’imposta ZES Unica è cumulabile con aiuti de minimis e altri aiuti di Stato, anche per gli stessi costi, a patto che non superino l’intensità massima di aiuto prevista dall’Unione Europea.
Quindi, il credito d’imposta è cumulabile con il credito d’imposta Industria 4.0. È invece esclusa la cumulabilità con il credito d’imposta Transizione 5.0.
Obblighi per i beneficiari del credito d’imposta
Per poter usufruire del credito d’imposta, i beneficiari devono rispettare i seguenti vincoli:
- i beni agevolati devono entrare in funzione entro il 2 anni dopo l’acquisizione;
- i beni agevolati per almeno 5 anni dalla loro acquisizione non devono essere dismessi, ceduti o destinati a unità produttive diverse da quelle agevolabili;
- le imprese devono mantenere l’attività produttiva nella ZES per almeno 5 anni dal completamento dell’investimento.
Se devi effettuare degli investimenti, contattaci per sapere se il tuo investimento rientra nella misura o per trovare altre agevolazioni.
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