Come impatta il principio DNSH nelle misure di finanza agevolata?

Febbraio 21, 2024 in Agevolazioni, Green Economy

Come impatta il principio DNSH nelle misure di finanza agevolata?

Il pilastro centrale del piano Next Generation EU è il dispositivo di ripresa e resilienza (che si traduce nei diversi bandi PNRR) che tra i vari obiettivi si propone di sostenere interventi che contribuiscano ad attuare l’Accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in coerenza con il Green Deal europeo.

In ciò il principio DNSH (“Do No Significant Harm”, ovvero di non arrecare danno significativo all’ambiente) è stato introdotto come condizione necessaria da soddisfare per ogni misura finanziata dal PNRR.

Questo ha come conseguenza che, prima di erogare le risorse della misura del PNRR alle aziende (sotto forma di contributi a fondo perduto o finanziamenti agevolati), l’ente erogatore (Stato, regione o provincia) deve accertarsi che gli investimenti e i progetti dell’azienda non arrechino un danno significativo all’ambiente e, più precisamente, ai sei obbiettivi ambientali introdotti dal Regolamento 2020/852, il cd. “Regolamento Tassonomia”, ossia:

  1. alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se l’intervento non conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
  2. all’adattamento ai cambiamenti climatici, se l’intervento non conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto sull’attività stessa o sulle persone, sulla natura;
  3. all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, se l’intervento non nuoce:
    • al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee;
    • al buono stato ecologico delle acque marine;
  4. all’economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se l’intervento:
    • non conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti;
    • non comporta un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell’incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili;
  5. alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento, se non comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;
  6. alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi, se non nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o non nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l’Unione.

Dal punto di vista aziendale questo cosa comporta?

Dal punto di vista aziendale, prima di richiedere un contributo finanziato con i fondi del PNRR occorre effettuare un’attenta analisi dell’investimento che si vuole condurre e verificare il rispetto dei sei obbiettivi ambientali.

In particolare, molto spesso ciò si traduce nella redazione di una relazione DNSH, da parte di un professionista iscritto all’ordine, sia ex ante cioè prima di effettuare l’investimento e a corredo della richiesta dell’agevolazione, sia ex-post cioè dopo aver effettuato l’investimento e a corredo della richiesta di erogazione del contributo.

Se sei arrivato in fondo al nostro articolo probabilmente il tuo investimento rispetta i sei obiettivi ambientali e dunque non ti resta che contattarci all’email info@cieffei.com per effettuare una valutazione DNSH del tuo intervento.