Iperammortamento 2026-2028: cos'è, come funziona e quando parte davvero

Aggiornato al 18 maggio 2026

Federico Rosa

5/18/20265 min read

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto il nuovo Iperammortamento in sostituzione dei crediti d'imposta Transizione 4.0 e 5.0, con un orizzonte temporale triennale (1° gennaio 2026 – 30 settembre 2028) che consente alle imprese di pianificare gli investimenti con maggiore stabilità. A cinque mesi dall'entrata in vigore, però, la misura non è ancora operativa in senso pratico. Facciamo il punto su cosa sapere, cosa aspettarsi e come prepararsi.

Cos'è l'Iperammortamento e cosa cambia rispetto al passato

L'Iperammortamento non è un credito d'imposta diretto, ma una maggiorazione del costo ammortizzabile del bene strumentale. In pratica, ai fini fiscali, il costo del bene viene "gonfiato" di una percentuale stabilita dalla norma, con la conseguenza che le quote di ammortamento deducibili ogni anno risultano più elevate. Il beneficio si distribuisce quindi nel tempo, lungo la vita utile del bene, anziché essere fruito in un'unica tranche come avveniva con il credito d'imposta.

Si tratta di un ritorno alla logica dello strumento già in vigore nel triennio 2017-2019, con aliquote riviste e una struttura procedurale significativamente più articolata.

Chi può accedere

Possono accedere all'Iperammortamento tutte le imprese residenti in Italia, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione e dal settore di attività (con alcune eccezioni), che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione, fallimento o altra procedura concorsuale, e quelle destinatarie di sanzioni interdittive. L'accesso è subordinato al rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro e al regolare versamento dei contributi previdenziali.

I beni agevolabili

Rientrano nel perimetro dell'agevolazione:

  • Beni materiali 4.0 (Allegato IV alla L. 199/2025, ex Allegato A della L. 232/2016): macchinari, impianti e sistemi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa, con requisiti di interconnessione al sistema aziendale.

  • Beni immateriali 4.0 (Allegato V alla L. 199/2025, ex Allegato B): software, sistemi e piattaforme IT correlati ai beni materiali dell'Allegato IV.

  • Impianti per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinati all'autoconsumo, inclusi gli impianti di stoccaggio energetico stand-alone.

Nota sui software SaaS: il decreto attuativo firmato il 4 maggio 2026 non include esplicitamente i software fruiti in modalità cloud (Software as a Service). Il punto potrebbe essere chiarito nella successiva circolare operativa del MIMIT, ma allo stato attuale i software SaaS sembrerebbero esclusi dal perimetro agevolabile.

L'interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura rimane un requisito obbligatorio, invariato rispetto alle misure precedenti.

Le aliquote di maggiorazione

Le aliquote si applicano per scaglioni sul valore degli investimenti completati in ciascun periodo d'imposta (non sull'intero triennio):

  • +180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

  • +100% per investimenti da 2,5 a 10 milioni di euro;

  • +50% per grandi imprese da 10 a 20 milioni di euro;

  • Investimenti maggiori di 20 milioni di euro, non agevolabili.

Le principali novità rispetto alle misure precedenti

Eliminazione del vincolo "Made in EU". Il D.L. 38/2026 ha rimosso, con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2026, la clausola che limitava l'agevolazione ai soli beni prodotti in Paesi UE o SEE. Le imprese possono quindi acquistare beni di qualsiasi provenienza geografica.

Ordini ante 2026 ammissibili. Sono agevolabili anche gli investimenti avviati con ordini inviati prima del 2026, purché la consegna del bene (o, per gli impianti fotovoltaici, il completamento dei lavori) avvenga dopo il 1° gennaio 2026, secondo i criteri previsti dall'art. 109 del TUIR.

Leasing. Per le operazioni in leasing, il requisito dell'acconto del 20% del costo di acquisizione (necessario per la seconda comunicazione al GSE) si considera soddisfatto già con la stipula del contratto e l'impegno all'acquisto da parte della società concedente.

Perizia tecnica asseverata. La perizia, rilasciata da un ingegnere o perito industriale iscritto all'albo (o da un ente di certificazione accreditato), è obbligatoria per gli investimenti di qualunque valore (è stato eliminata la possibilità dell'autocertificazione per beni ci costo inferiore a 300.000,00 €). A essa si affianca la certificazione contabile delle spese, rilasciata da un revisore legale.

La procedura: 5 comunicazioni al GSE

L'accesso avviene esclusivamente tramite la piattaforma informatica del GSE (accessibile con SPID o CIE). La procedura si articola in cinque comunicazioni obbligatorie — due in più rispetto a quanto inizialmente previsto dalla Legge di Bilancio, aggiunte su richiesta della Ragioneria dello Stato per garantire il monitoraggio della spesa pubblica.

1. Comunicazione preventiva — Contiene i dati dell'azienda, della struttura produttiva e degli investimenti previsti. La comunicazione può essere inviata anche dopo l'invio della conferma d'ordine, infattti sono agevolabili investimenti già effettuati e consegnati dal 1°gennaio 2026.

2. Comunicazione di conferma — Da inviare entro 60 giorni dalla verifica positiva del GSE. Contiene la data e l'importo del pagamento relativo all'acconto del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene.

3. Comunicazione di completamento — Attesta il possesso della perizia tecnica asseverata e della certificazione contabile. L'iperammortamento decorre dal periodo d'imposta in cui questa comunicazione viene inviata e riceve esito positivo dal GSE.

4 e 5. Comunicazioni periodiche annuali di monitoraggio — Da inviare entro il 20 gennaio di ogni anno successivo all'invio della prima comunicazione preventiva, per tutta la durata della fruizione dell'agevolazione. L'obbligo decorre dalla prima comunicazione preventiva e si protrae fino all'ultimo esercizio in cui vengono dedotte le quote di ammortamento maggiorate — potenzialmente molti anni dopo il completamento dell'investimento.

Stato di attuazione e tempistiche previste

Nonostante la misura sia formalmente in vigore dal 1° gennaio 2026, la sua attuazione pratica ha subito ritardi significativi.

Il principale ostacolo è stata la clausola "Made in EU" introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, che ha suscitato forti critiche da parte delle associazioni di categoria e ha rallentato la definizione del decreto attuativo. La clausola è stata rimossa dal D.L. 38/2026 del 27 marzo 2026.

Il decreto attuativo interministeriale MIMIT-MEF è stato firmato il 4 maggio 2026. Al momento della pubblicazione di questo articolo, il testo deve ancora completare il passaggio alla Corte dei Conti e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Dopo la GU, sarà necessario un decreto direttoriale del MIMIT per approvare la modulistica ufficiale e aprire formalmente la piattaforma GSE alla presentazione delle comunicazioni.

Le previsioni più accreditate indicano l'apertura del portale entro i primi dieci giorni di giugno 2026, con piena operatività della misura entro metà giugno. Non si escludono tuttavia ulteriori slittamenti.

Cosa fare nell'attesa. Chi ha in programma investimenti agevolabili può e deve prepararsi sin d'ora: identificare i beni, verificare la conformità ai requisiti 4.0, raccogliere la documentazione tecnica e predisporre la perizia asseverata. L'apertura del portale non richiederà tempi lunghi una volta disponibile; farsi trovare pronti riduce il rischio di perdere il beneficio per ritardi procedurali.

Una nota per le imprese "esodate" dal vecchio Transizione 5.0

Le imprese che avevano presentato comunicazione preventiva nell'ambito del Piano Transizione 5.0 (2024-2025) tra il 7 e il 27 novembre 2025 — rimaste in lista d'attesa per esaurimento dei fondi — hanno ricevuto dal 29 aprile 2026 la conferma del credito d'imposta da parte del GSE, rideterminato all'89,77% dell'importo originariamente richiesto. Il credito riguarda solo gli investimenti in beni degli Allegati A e B (sono esclusi rinnovabili e formazione) ed è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, con il codice tributo 7079, entro il 31 dicembre 2026.

Le informazioni contenute in questo articolo si basano sul testo del decreto attuativo firmato il 4 maggio 2026, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale alla data di aggiornamento. I contenuti potrebbero subire variazioni in sede di pubblicazione ufficiale e di successiva circolare operativa.

Vuoi capire in modo rapido se il tuo investimento rientra ?

👉 CLICCA QUI PER PRENOTARE LA TUA CALL